Irpiniambiente, ricorso respinto contro il Comune di Pratola Serra

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Oggetto della discordia che va avanti ormai dall’estate scorsa, è l’affidamento del servizio dell’intero ciclo di raccolta e sversamento di tutte le tipologie di rifiuti ad altro operatore. Una decisione presa dal sindaco, con ordinanza contingibile ed urgente, lo scorso 19 luglio 2019. Il Tar di Salerno, nella camera di consiglio delle scorse settimane aveva stabilito la legittimità della decisione di Aufiero, respingendo anche i secondi motivi aggiuntivi proposti da Irpiniambiente rispetto allo stesso ricorso presentato e rigettato, perché ritenuto improcedibile nel merito, dal tribunale amministrativo.

In sostanza, questa la tesi dei magistrati che emerge del dispositivo di sentenza della camera di consiglio del 5 febbraio scorso e pubblicato questa mattina, “una volta cessato il regime di emergenza, le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti e quelle di smaltimento e recupero inerenti la differenziata sono rientrate nell’ambito di esercizio delle amministrazioni comunali, come espressamente previsto dall’articolo 10 della legge regionale 14/2016.

Nell’attesa della individuazione del soggetto investito della gestione associata da parte dell’Ente di Ambito, l’art.40 della medesima legge, in via transitoria, ha consentito ai singoli Comuni di indire nuove procedure di affidamento dei servizi, con l’obbligo di inserire la clausola espressa di cessazione automatica del contratto all’atto della predetta individuazione. In definitiva, il Comune resistente ha indetto ed espletato la contestata gara nell’esercizio di tale ultima facoltà e nel pieno rispetto della disciplina nazionale e regionale, quindi il gravame proposto con i secondi motivi aggiunti deve essere respinto”.